Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 3 gennaio 1902 al 15 ottobre 1923. Leggi il testo vigente →

[1]I bilanci ed i conti delle istituzioni pubbliche di beneficenza, prima di essere sottoposti alla Giunta provinciale amministrativa, debbono essere depositati per la durata di otto giorni consecutivi nella segreteria del Comune, in cui ciascuna istituzione ha la propria sede, affinche' chiunque li possa esaminare.

[2]Tale deposito viene portato a conoscenza del pubblico mediante avvisi, che debbono rimanere affissi all'albo pretorio del Comune ed alla porta esterna dell'Ufficio della Pia istituzione per tutta la durata del deposito stesso.

Testo in vigore dal 3 gennaio 1902 al 15 ottobre 1923

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1901-12-29;538~art3 · fonte del testo

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