Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 16 agosto 1905 al 16 dicembre 2009. Leggi il testo vigente →

[1]Gli attuali comandati nelle Biblioteche saranno restituiti ai loro uffici per meta' entro il 30 settembre 1904 e per la rimanente meta' non piu' tardi del 30 settembre 1

[2]Nessun nuovo comandato e' ammesso.

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

L. 13 luglio 1905, n. 410

1

La L. 13 luglio 1905, n. 410 ha disposto (con l'articolo unico, comma 1) che "Il termine stabilito dall'art. 4 della legge 8 luglio 1904, n. 348, per la destinazione dei comandati presso le Biblioteche all'ufficio proprio del grado che essi hanno, e' prorogato di un anno".

Testo in vigore dal 16 agosto 1905 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 16 agosto 1905

Confronto con la versione in vigore dal 16 luglio 1904 al 16 agosto 1905. .

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • L. 13 luglio 1905, n. 410

    La L. 13 luglio 1905, n. 410 ha disposto (con l'articolo unico, comma 1) che "Il termine stabilito dall'art. 4 della legge 8 luglio 1904, n. 348, per la destinazione dei comandati presso le Biblioteche all'ufficio proprio del grado che essi hanno, e' prorogato di un anno".

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1904-07-08;348~art4 · fonte del testo

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