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[1]Sono egualmente modificate le quote degli anni 1877 e 1878 circa la spesa straordinaria autorizzata con legge di pari data, n. 2577, per l'armamento delle fortificazioni, e vengono fissate come segue:
[2]Anno 1877............. L. 200,000 Id. 1878............ » 1,800,000.
[3]Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
[4]Data a Torino, addi' 23 giugno 1877.
[5]VITTORIO EMANUELE.
[6]L. MEZZACAPO.
Testo in vigore dal 30 luglio 1877 al 16 dicembre 2009
