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All'articolo 33 del testo unico delle norme sulla disciplina della circolazione stradale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393, sono apportate le seguenti modifiche e aggiunte:
- a)al quarto comma, le parole "Qualora si tratti di autobus o filobus destinati a servizi pubblici di linea urbani il peso complessivo a pieno carico puo' raggiungere 150 quintali se a due assi e 190 quintali se a tre assi", sono sostituite dalle seguenti: "Qualora si tratti di autobus o filobus a due o piu' assi destinati a servizi pubblici di linea urbani e suburbani, il peso complessivo a pieno carico puo' raggiungere 190 quintali; qualora si tratti di autobus o filobus destinati ad altri usi, esso puo' raggiungere 170 quintali se a due assi e 190 quintali se a tre o piu' assi";
- b)al sesto comma, dopo le parole "145 quintali complessivamente", sono aggiunte le seguenti: "Qualora si tratti di autobus o filobus destinati a servizi pubblici di linea urbani e suburbani e' consentito che il peso massimo in corrispondenza dell'asse piu' caricato raggiunga 120 quintali".
Testo in vigore dal 6 marzo 1974 al 1 gennaio 1993
