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All'articolo 32 del testo unico relativo alle norme sulla disciplina della circolazione stradale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393, sono apportate le seguenti modifiche e aggiunte:
- a)al termine del primo comma, dopo le parole "dal piano stradale", sono aggiunte le parole: "Per gli autobus e filobus destinati a servizi pubblici di linea urbani e suburbani e' consentito che tale altezza raggiunga metri 4,30";
- b)al secondo comma, le parole "Per gli autobus a due assi e' consentita la lunghezza di 11 metri", sono sostituite dalle seguenti: "Per gli autobus e filobus a due o piu' assi e' consentita la lunghezza di 12 metri".
Testo in vigore dal 6 marzo 1974 al 1 gennaio 1993
