Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 23 aprile 1968 al 22 dicembre 2008. Leggi il testo vigente →

Sono elevati di 150 volte: i limiti originari di somma indicati nell'articolo 7 del regio, decreto-legge 23 aprile 1925, n. 520, convertito nella legge 21 marzo 1926, numero 597, oltre i quali deve essere sentito il Consiglio di amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni. 1

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

L. 12 marzo 1968, n. 325

1

La L. 12 marzo 1968, n. 325 ha disposto (con l'art. 4, comma 2) che "Sono elevati di sei volte i limiti di competenza stabiliti dall'articolo 1 della legge 3 maggio 1967, n. 309".

Testo in vigore dal 23 aprile 1968 al 22 dicembre 2008

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Rinviano a questo articolo

Gli articoli che nel proprio testo richiamano questo.

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Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.

Che cosa è cambiato dal 23 aprile 1968

Confronto con la versione in vigore dal 26 maggio 1967 al 23 aprile 1968.

Il testo dell’articolo è rimasto uguale. La nuova versione è stata registrata con la nota ufficiale qui sotto.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • L. 12 marzo 1968, n. 325

    La L. 12 marzo 1968, n. 325 ha disposto (con l'art. 4, comma 2) che "Sono elevati di sei volte i limiti di competenza stabiliti dall'articolo 1 della legge 3 maggio 1967, n. 309".

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1967-05-03;309~art1 · fonte del testo

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