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[1]Deposito o custodia di somme di danaro o di ogni altra cosa, compreso l'atto di ritiro: (21) (22) per somme di danaro............... L. 1% all'anno per ogni altra cosa ad valorem....... L. 1% all'anno (23)

[2]--------------- (21) Qualora si tratti di deposito o custodia di somme di denaro o di ogni altra cosa che abbia formato oggetto dell'attivita' dell'autorita' diplomatica o consolare, prevista nell'articolo 34 della presente tabella, non si fa luogo alla percentuale della tassa stabilita nel presente articolo.

[3](22) Non da' luogo a percezione di tassa il deposito o la custodia di somme, valori o documenti, che avvenga in occasione di sinistro terrestre, marittimo od aereo. (23) In caso di mancata dichiarazione del valore della cosa, l'autorita' consolare determina il valore stesso in base agli elementi in suo possesso. Nel caso di impossibilita' di fissazione del valore, questo e' stabilito in lire 1.000.000.

Testo in vigore dal 18 maggio 1983 al 28 maggio 2011

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1983-05-02;185~art35 · fonte del testo

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