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[1]Passaporto. La tassa da applicarsi e' uguale a quella stabilita nel territorio nazionale. (15-bis)

[2]--------------- (15) Non sono soggetti alle disposizioni della presente sezione i passaporti speciali nazionali e a titolo di reciprocita', quelli diplomatici o di servizio stranieri. I documenti di viaggio di cui all'articolo 21 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 200, sono rilasciati gratuitamente.

[3](15-bis) In caso di variazione dell'ammontare della tassa di concessione governativa il nuovo importo del corrispondente diritto consolare e' applicabile dal quindicesimo giorno successivo a quello della pubblicazione del provvedimento che stabilisce la suddetta variazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, salvo che il provvedimento stesso stabilisca un termine piu' ampio per la sua entrata in vigore.

Testo in vigore dal 18 maggio 1983 al 18 maggio 1997

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1983-05-02;185~art25 · fonte del testo

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