((Entro il 31 dicembre 1979 la societa' concessionaria e' tenuta a presentare al Ministero dei trasporti, per l'assunzione del relativo impegno di spesa:

  • a)la documentazione tecnica e finanziaria relativa agli interventi sulle infrastrutture e sugli impianti eseguiti dal 1 luglio 1974 ed un elenco dei lavori appaltati o comunque iniziati, che dovranno essere portati a termine entro il 31 dicembre 1981 e la cui documentazione tecnica e finanziaria dovra' essere trasmessa al Ministero dei trasporti entro sessanta giorni dalla data di ultimazione dei singoli lavori;
  • b)la documentazione relativa agli oneri economici e finanziari sostenuti dalla societa' concessionaria per la definizione dei rapporti di cui agli allegati alla convenzione n. 2820 di repertorio stipulata in data 26 giugno 1974 tra il Ministero dei trasporti e la societa' per azioni "Aeroporti di Roma", approvata con decreto in data 1 luglio 1974 del Ministro dei trasporti adottato di concerto con i Ministri della difesa, delle finanze e del tesoro, nonche' agli oneri comunque sostenuti dalla concessionaria in dipendenza di impegni assunti dallo Stato sino al 30 giugno 1974. Ai fini dei rimborsi di cui al comma precedente si provvedera' con decreti del Ministro dei trasporti di concerto con i Ministri delle finanze e del tesoro. Le somme relative saranno iscritte a carico degli stati di previsione della spesa del Ministero dei trasporti nel limite massimo di lire 30 miliardi per l'anno 1978 e di lire 26 miliardi per l'anno 1979)).

Testo vigente dal 28 luglio 1979

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Che cosa è cambiato dal 28 luglio 1979

Confronto con la versione in vigore dal 10 gennaio 1978 al 28 luglio 1979. 126 parole tolte, 158 parole aggiunte in 3 capoversi.

Entro tolto: un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, aggiunto: il 31 dicembre 1979 la societa' concessionaria e' tenuta a presentare al Ministero dei trasportiaggiunto: , per l'assunzione del relativo impegno di spesa:

a) tolto: un elenco degli aggiunto: la documentazione tecnica e finanziaria relativa agli interventi sulle infrastrutture e sugli impianti eseguiti tolto: dalla societa' negli aeroporti oggetto della concessione dal 1 luglio 1974tolto: , corredato dalla aggiunto: ed un elenco dei lavori appaltati o comunque iniziati, che dovranno essere portati a termine entro il 31 dicembre 1981 e la cui documentazione tecnica e finanziaria aggiunto: dovra' essere trasmessa al Ministero dei trasporti entro sessanta giorni dalla data di ultimazione dei singoli lavori;

b) tolto: il conto degli aggiunto: la documentazione relativa agli oneri economici e finanziari sostenuti dalla societa' aggiunto: concessionaria per la definizione dei rapporti tolto: inerenti alla risoluzione delle concessioni e degli appalti di cui al terzo comma dell'articolo 4 della legge 10 novembre 1973, n. 755, corredato dalla documentazione comprovante gli avvenuti pagamenti, nonche' lo stato delle pendenze o delle controversie eventualmente in atto per la definizione dei rapporti stessi aggiunto: di cui agli allegati alla convenzione n. 2820 di repertorio stipulata in data 26 giugno 1974 tra il Ministero dei trasporti e la societa' per azioni "Aeroporti di Roma", approvata con decreto in data 1 luglio 1974 del Ministro dei trasporti adottato di concerto con i Ministri della difesa, delle finanze e del tesoro, nonche' agli oneri comunque sostenuti dalla concessionaria in dipendenza di impegni assunti dallo Stato sino al 30 giugno 1974. Ai fini tolto: del rimborso alla societa' concessionaria degli oneri sostenuti in relazione agli interventi e agli indennizzi di cui ai punti a) e b) del precedente comma, aggiunto: dei rimborsi di cui al comma precedente si provvedera' con tolto: decreto del Ministro per i trasporti, aggiunto: decreti del Ministro dei trasporti di concerto con i Ministri tolto: per le finanze e per il tesoro, ad approvare l'elenco degli interventi ed il conto degli oneri rimborsabili. La somma relativa sara' iscritta aggiunto: delle finanze e del tesoro. Le somme relative saranno iscritte a carico degli stati di previsione della spesa del Ministero dei trasporti nel limite massimo di lire 30 miliardi per l'anno 1978 e di lire 26 miliardi per l'anno 1979.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1977-12-21;985~art4 · fonte del testo

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