Articolo abrogato.
Abrogato dal 24 settembre 2015
Articolo abrogato.
Abrogato dal 24 settembre 2015
4 versioni dal 1980
Confronto con la versione in vigore dal 26 novembre 2003 al 24 settembre 2015. 175 parole tolte.
tolto: Nei casi di intervento straordinario della Cassa integrazione guadagni agli impiegati sospesi dal lavoro e' corrisposta una integrazione salariale pari all'80 per cento della retribuzione che sarebbe spettata per le ore di lavoro non prestate. L'importo di integrazione salariale sia per gli operai che per gli impiegati, calcolato tendendo conto dell'orario di ciascuna settimana indipendentemente dal periodo di paga, non puo' superare: a) l'importo mensile di lire 1.248.021; b) l'importo mensile di lire 1.500.000 quando la retribuzione di riferimento per il calcolo dell'integrazione medesima, comprensiva dei ratei di mensilita' aggiuntive, e' superiore a lire 2.700.000 mensili. Detti importi massimi vanno comunque rapportati alle ore di integrazione autorizzate. Con effetto dal 1 gennaio di ciascun anno, a partire dal 1995, gli importi di integrazione salariale di cui alle lettere a) e b), nonche' la retribuzione mensile di riferimento di cui alla medesima lettera b), sono aumentati nella misura dell'80 per cento dell'aumento derivante dalla variazione annuale dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai e degli impiegati.
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1980-08-13;427~artunico · fonte del testo
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