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[1]VITTORIO EMANUELE III
[2]PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE
[3]RE D'ITALIA E DI ALBANIA
[4]IMPERATORE D'ETIOPIA
[5]Il Senato e la Camera dei Fasci e delle Corporazioni, a mezzo delle loro Commissioni legislative, hanno approvato;
[6]Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:
[7]Articolo unico.
[8]All'art. 4 del R. decreto-legge 21 giugno 1938-XVI, n. 1296, convertito nella legge 19 gennaio 1939-XVII, n. 392, e' sostituito il seguente:
[9]«Contro la determinazione dell'Amministrazione che nega od accorda parzialmente la revisione, e' ammesso ricorso a norma degli articoli seguenti.
[10]A dar parere sui ricorsi e' istituita presso il Ministero dei lavori pubblici una Commissione della quale fanno parte:
- a)un presidente di sezione del Consiglio di Stato, o un consigliere di Stato, quale presidente;
- b)un consigliere della Corte dei conti;
- c)un rappresentante dell'Avvocatura generale dello Stato;
- d)quattro componenti tecnici del Consiglio superiore dei lavori pubblici;
- e)un rappresentante del Partito Nazionale Fascista;
- f)un rappresentante del Ministero delle corporazioni;
- g)l'ispettore generale del Ministero dei lavori pubblici preposto ai servizi dei contratti e dell'albo nazionale degli appaltatori di opere pubbliche;
- h)un rappresentante della Ragioneria generale dello Stato;
- i)un rappresentante della Confederazione fascista degli industriali;
- l)un rappresentante della Federazione fascista di categoria a cui appartiene il ricorrente;
- m)un rappresentante del servizio che ha la gestione dell'appalto o della concessione, da destinarsi dal Ministero competente o dall'ente pubblico non statale interessato, secondo i casi.
[11]Le funzioni di segreteria saranno disimpegnate da apposito ufficio, al quale potranno essere destinati un funzionario del ruolo amministrativo dell'Amministrazione centrale dei lavori pubblici, quattro dei ruoli degli ingegneri e dei geometri del Genio civile ed uno della Ragioneria generale dello Stato.
[12]Le riunioni sono valide con l'intervento di due terzi dei componenti.
[13]Le spese per il funzionamento della Commissione sono a carico dei ricorrenti, i quali all'uopo verseranno in apposito conto corrente postale le somme che saranno determinate dal presidente della Commissione in rapporto all'entita' dei compensi richiesti.
[14]Le erogazioni saranno disposte con assegni vistati dal capo della Ragioneria centrale del Ministero dei lavori pubblici».
[15]Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
[16]Data a San Rossore, addi' 18 ottobre 1942-XX
[17]VITTORIO EMANUELE
[18]Mussolini - Gorla - Vidussoni - Di Revel - Bottai - Pareschi - Host Venturi - Ricci
[19]Visto, il Guardasigilli: Grandi
Testo in vigore dal 19 dicembre 1942 al 21 maggio 1946
