Articolo abrogato.
Abrogato dal 22 dicembre 2008
Articolo abrogato.
Abrogato dal 22 dicembre 2008
2 versioni dal 1969
Confronto con la versione in vigore dal 17 dicembre 1969 al 22 dicembre 2008. 195 parole tolte.
tolto: Il primo e secondo comma dell'articolo 37 della legge 29 luglio 1957, n. 634, modificato dall'articolo 6 della legge 29 settembre 1962, n. 1462, sono sostituiti dai seguenti: "Il beneficio delle tasse fisse di registro e ipotecarie previsto nell'articolo 5 del decreto legislativo 14 dicembre 1947, n. 1598, ratificato con la legge 29 dicembre 1948, n. 1482, si applica, oltre che agli atti di primo trasferimento di proprieta' dei fabbricati e terreni occorrenti per i fini ivi indicati e alle ipoteche contestualmente convenute a garanzia del prezzo insoluto e per sicurta' di debiti contratti ai fini del pagamento, anche al primo trasferimento effettuato a favore dei consorzi di cui all'articolo 21 della legge 29 luglio 1957, n. 634, e successive modificazioni, nonche' ai trasferimenti dai consorzi stessi effettuati a qualsiasi titolo a favore delle imprese industriali. Il beneficio di cui innanzi si applica, altresi', anche agli atti di retrocessione in favore dei proprietari espropriati dei terreni o di parte di essi che dai consorzi per le aree di sviluppo industriale e per i nuclei di industrializzazione non dovessero essere ritenuti utili ai propri fini o dei quali fosse disposta la revoca del decreto di espropriazione".
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1969-11-26;930~artunico · fonte del testo
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