Articolo abrogato.
Abrogato dal 16 dicembre 2010
Articolo abrogato.
Abrogato dal 16 dicembre 2010
2 versioni dal 1967
Confronto con la versione in vigore dal 17 agosto 1967 al 16 dicembre 2010. 107 parole tolte.
tolto: Al secondo comma dell'articolo 17 della legge 22 luglio 1966, n. 614, dopo le parole: "dall'entrata in vigore della presente legge", sono aggiunte le seguenti: "purche' a prescindere dal numero degli operai addetti alla impresa, l'investimento in impianti fissi non superi i due miliardi di lire. Tale limite di investimento e' applicabile, fino al compimento del decennio dalla data di inizio dell'attivita', anche per le imprese gia' ammesse al godimento dell'esenzione fiscale anzidetta. L'esenzione si applica anche al maggior reddito derivante dall'ampliamento delle aziende esistenti, il cui investimento globale, in impianti fissi, a prescindere dal numero degli operai non superi il limite di cui al precedente comma".
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1967-08-06;690~artunico · fonte del testo
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