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Il terzo comma dell'articolo 286 del testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, quale risulta modificato dall'articolo 1 del regio decreto-legge 13 febbraio 1936, n. 353, convertito nella legge 14 maggio 1936, n. 935, e' sostituito dal seguente: "Le spese di spedalita' sono a carico dello Stato e gravano sullo stato di previsione della spesa del Ministero della sanita'".

Testo in vigore dal 14 luglio 1967 al 22 dicembre 2008

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