I commi terzo e quarto dell'articolo 110 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, come sostituiti dall'articolo 1 della legge 20 maggio 1965, n. 507, sono sostituiti dai seguenti: "L'installazione e l'uso di apparecchi e congegni automatici, semiautomatici ed elettronici da gioco d'azzardo sono vietati nei luoghi pubblici o aperti al pubblico e nei circoli ed associazioni di qualunque specie. Si considerano apparecchi e congegni automatici, semiautomatici o elettronici per il gioco d'azzardo quelli che possono dar luogo a scommesse o consentono la vincita di un qualsiasi premio in danaro o in natura, escluse le macchine vidimatrici per il gioco del Totocalcio, dell'Enalotto e del Totip. Per gli apparecchi e congegni automatici, semiautomatici e elettronici da trattenimento e da gioco di abilita' il premio puo' consistere nella ripetizione di una partita e per non piu' di tre volte. Oltre le sanzioni previste dal codice penale per il gioco d'azzardo, i contravventori sono puniti con l'ammenda da L. 1.000.000 a L. 10.000.000. E' inoltre disposta la confisca degli apparecchi e congegni, che devono essere distrutti. In caso di recidiva la sanzione e' raddoppiata. Se il contravventore e' titolare di licenza per pubblico esercizio, la licenza e' sospesa per un periodo da uno a sei mesi e, in caso di recidiva, e' revocata dal sindaco competente, con ordinanza motivata e con le modalita' previste dall'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616".

Testo vigente dal 29 dicembre 1986

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urn:nir:stato:legge:1986-12-17;904~art1 · fonte del testo

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