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[1]VITTORIO EMANUELE III
[2]PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE
[3]RE D'ITALIA
[4]Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
[5]Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:
[6]Articolo unico.
[7]L'art. 3 del testo unico delle disposizioni riflettenti l'ordinamento della Commissione Suprema di difesa ed il servizio degli osservatori industriali, approvato con R. decreto 8 gennaio 1928, n. 165, e' sostituito dal seguente:
[8]«Il Comitato deliberativo e' composto come segue:
[9]il Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, presidente; il Ministro per gli affari esteri; il Ministro per le colonie; il Ministro per l'interno; il Ministro per le finanze; il Ministro per la guerra; il Ministro per la marina; il Ministro per l'aeronautica: il Ministro per l'agricoltura e le foreste; il Ministro per le comunicazioni; il Ministro per le corporazioni.
[10]«Possono essere chiamati a farne parte anche altri Ministri come membri con voto deliberativo, quando si trattino questioni riflettenti la loro particolare competenza.
[11]«Vi interverranno come membri con voto consultivo:
[12]il Capo di Stato Maggiore generale; il Segretario del Partito Nazionale Fascista; il Capo di Stato Maggiore dell'Esercito; il Capo di Stato Maggiore della Regia marina; il Capo di Stato Maggiore della Regia aeronautica; il presidente del Comitato per la mobilitazione civile.
[13]«Il Comitato deliberativo formula le quistioni sulle quali gli organi consultivi sono chiamati ad esprimere il loro parere ed emana le decisioni concernenti i provvedimenti di carattere esecutivo.
[14]«Organo per la notifica dei provvedimenti e' la Segreteria generale della Commissione Suprema di difesa».
[15]Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
[16]Data a Roma, addi' 24 marzo 1930 - Anno VIII
[17]VITTORIO EMANUELE.
[18]Mussolini - Grandi - De Bono - Rocco - Mosconi - Gazzera - Sirianni - Balbo - Di Crollalanza - Acerbo - Ciano - Bottai.
[19]Visto, il Guardasigilli: Rocco.
Testo in vigore dal 14 maggio 1930 al 16 dicembre 2009
