Provvedimento abrogato dal d.l. 22 dicembre 2008, n. 200, convertito con modificazioni dalla l. 18 febbraio 2009, n. 9.
Abrogato dal 16 dicembre 2009
Provvedimento abrogato dal d.l. 22 dicembre 2008, n. 200, convertito con modificazioni dalla l. 18 febbraio 2009, n. 9.
Abrogato dal 16 dicembre 2009
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2 versioni dal 1929
Confronto con la versione in vigore dal 11 luglio 1929 al 16 dicembre 2009. 298 parole tolte, 20 parole aggiunte in 19 capoversi.
tolto: VITTORIO EMANUELE III
tolto: PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE
tolto: RE D'ITALIA
tolto: Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
tolto: Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:
tolto: Articolo unico.
tolto: L'articolo 14 della legge 5 luglio 1908, n. 404, e' modificato come segue:
tolto: «Le controversie fra la Camera agrumaria e chi abbia affidato ad essa la vendita di derivati agrumari, ai termini delle vigenti disposizioni, saranno decise inappellabilmente da tre arbitri.
tolto: «A questo scopo sara' costituito un Collegio di sei arbitri, dei quali tre esperti in materia agrumaria, e tre esperti in materia giuridica.
tolto: «La nomina, ed occorrendo la sostituzione, dei sei arbitri e' fatta con decreto del Ministro per l'economia nazionale.
tolto: «Per i tre esperti in materia agrumaria, la scelta e' fatta su designazione delle Confederazioni nazionali degli agricoltori, dei commercianti e dell'industria, in ragione di uno per ogni Confederazione. Per i tre esperti in materia giuridica, la scelta e' fatta per un membro dal Ministero dell'economia nazionale, per un membro su designazione della Camera agrumaria di Messina, e per un membro su designazione del presidente di sezione della Corte di appello di Messina.
tolto: «Nella decisione di ogni singola causa non potranno intervenire piu' di due degli esperti di una categoria; il terzo esperto dovra' essere scelto nell'altra categoria.
tolto: «La scelta degli arbitri decidenti sara' fatta a cura della Camera agrumaria, la prima volta per sorteggio, e successivamente per turno.
tolto: «Le spese del giudizio arbitrale saranno a carico della parte soccombente».
tolto: Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
tolto: Data a Roma, addi' 24 giugno 1929 - Anno VII
tolto: VITTORIO EMANUELE.
tolto: Mussolini - Martelli - Mosconi.
tolto: Visto, il Guardasigilli: Rocco.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 22 DICEMBRE 2008, N. 200, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 18 FEBBRAIO 2009, N. 9
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
urn:nir:stato:legge:1929-06-24;1122~art1 · fonte del testo
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