Art. 1
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[1]VITTORIO EMANUELE III
[2]PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE
[3]RE D'ITALIA
[4]Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
[5]Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:
[6]Articolo unico.
[7]All'art. 10 della legge 4 febbraio 1926, n. 237, e' aggiunto il seguente capoverso:
[8]«In via eccezionale tale facolta' puo' essere esercitata anche quando la popolazione complessiva dei comuni finitimi superi i 5000 e non i 10,000 abitanti; ma in tal caso il numero dei Comuni affidati all'amministrazione di un solo podesta' non puo' essere superiore a tre».
[9]Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
[10]Data a San Rossore, addi' 21 giugno 1928 - Anno VI
[11]VITTORIO EMANUELE.
[12]Mussolini.
[13]Visto, il Guardasigilli: Rocco.
Testo in vigore dal 16 luglio 1928 al 16 dicembre 2009
