Il primo comma dell'articolo 116 del decreto presidenziale 15 dicembre 1959, n. 1229, e' sostituito dal seguente: "L'ufficiale giudiziario deve tenere i seguenti registri conformi ai modelli che sono stabiliti con decreto ministeriale:

  • 1)registro cronologico per gli atti di notificazione in materia civile ed amministrativa;
  • 2)registro cronologico per gli atti di notificazione in materia penale;
  • 3)registro cronologico per gli atti che importano la redazione di un verbale;
  • 4)registro cronologico per i protesti cambiari;
  • 5)registro delle richieste che pervengono a mezzo del servizio postale;
  • 6)registro per i depositi di somme".

Testo vigente dal 27 giugno 1962

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1962-06-11;546~art5 · fonte del testo

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