Il primo ed il terzo comma dell'articolo 138 del decreto presidenziale 15 dicembre 1959, n. 1229, sono sostituiti dai seguenti: "Le cancellerie giudiziarie, nei campioni civili e penali, nelle note delle spese da recuperare e nelle distinte di versamento che trasmettono agli uffici del registro indicano distintamente il diritto fisso postale, gli altri diritti e la indennita' di trasferta spettanti agli ufficiali giudiziari, nonche' il diritto fisso postale, gli altri diritti e le indennita' di trasferta spettanti agli aiutanti ufficiali giudiziari. L'ufficio del registro, previa ritenuta della tassa del dieci per cento di cui all'articolo 154, versa alla fine di ogni mese le somme recuperate, che dai campioni civili, penali ed amministrativi risultano di spettanza dell'ufficiale giudiziario e dell'aiutante, direttamente all'ufficiale giudiziario, o dove esiste, all'ufficiale giudiziario dirigente. Nell'eseguire il versamento l'ufficio del registro deve indicare il numero del campione, la parte debitrice, le singole trattenute operate e deve distinguere, tanto per le somme di spettanza dello ufficiale giudiziario quanto per quelle di spettanza dell'aiutante, la parte che si riferisce alle indennita' di trasferta e quella che si riferisce ai diritti fissi postali". E' soppresso il secondo comma dell'articolo 138.

Testo vigente dal 27 giugno 1962

Norme correlate

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Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1962-06-11;546~art16 · fonte del testo

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