Tra il quarto ed il quinto comma dell'articolo 154 del decreto presidenziale 15 dicembre 1959, n. 1229, e' inserito il seguente: "La somma fissa che i richiedenti sono tenuti a corrispondere per ogni originale di atto a norma dello articolo 7 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 5 maggio 1947, n. 380, e' stabilita in lire cinquanta; detta somma non e' dovuta per l'atto di protesto cambiario". Il quinto comma dell'articolo 154 del decreto presidenziale 15 dicembre 1959, n. 1229, e' sostituito dal seguente: "In relazione a particolari esigenze di servizio, e' in facolta' del Ministero delle finanze, su proposta del Ministero di grazia e giustizia, di consentire che il pagamento della tassa del 10 per cento e della somma fissa di cui al comma precedente sia effettuato in modo virtuale".

Testo vigente dal 27 giugno 1962

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1962-06-11;546~art32 · fonte del testo

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