L'articolo 8 della legge 19 marzo 1980, n. 80, e' sostituito dal seguente: "Art. 8. - 1. Le vendite promozionali con sconti o ribassi dei prodotti compresi nella tabella IX di cui all'allegato 5 del decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 4 agosto 1988, n. 375, che vengono presentate al pubblico come occasioni favorevoli d'acquisto, non possono essere effettuate nei periodi dei saldi di cui all'articolo 7 e nei quaranta giorni precedenti a tali periodi. La ditta interessata ne dovra' dare comunicazione al comune almeno cinque giorni prima dell'inizio delle vendite medesime. 2. Le vendite promozionali dei prodotti alimentari e dei prodotti per l'igiene della persona e della casa possono essere effettuate in qualsiasi periodo dell'anno e senza la preventiva comunicazione di cui al comma 1. 3. Le vendite promozionali di prodotti diversi da quelli di cui ai commi 1 e 2 possono essere effettuate in qualunque periodo dell'anno, previa comunicazione al comune da effettuarsi almeno cinque giorni prima dell'inizio delle vendite medesime. 4. Le vendite promozionali non potranno comunque interessare l'intera gamma delle merci comprese nell'autorizzazione di esercizio. 5. Lo sconto o il ribasso deve essere espresso in percentuale sul prezzo normale di vendita, che deve comunque essere esposto al pubblico".

Testo vigente dal 18 aprile 1991

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1991-04-12;130~art2 · fonte del testo

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