L'articolo 7 della legge 19 marzo 1980, n. 80, e' sostituito dal seguente: "Art. 7. - 1. Le vendite di fine stagione o saldi devono essere presentate al pubblico come tali e possono essere effettuate solamente in due periodi dell'anno, dal 7 gennaio al 7 marzo e dal 10 luglio al 10 settembre. 2. La ditta interessata e' tenuta a dare comunicazione al comune, almeno cinque giorni prima, dell'effettuazione di vendite di fine stagione o saldi, indicando la data di inizio e la durata".

Testo vigente dal 18 aprile 1991

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1991-04-12;130~art1 · fonte del testo

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