Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 5 aprile 1968 al 30 novembre 1980. Leggi il testo vigente →

Gli articoli 64 e 65 del regolamento per la polizia, sicurezza e regolarita' dell'esercizio delle strade ferrate, approvato con regio decreto 31 ottobre 1873, n. 1687, sono sostituiti dal seguente: "I contravventori alle disposizioni degli articoli 47, 51, 52, 53, 54, 55 e 56 del presente regolamento verranno puniti con la pena dell'ammenda fino a lire 20.000, salvo che i fatti costituiscano piu' gravi reati".

Testo in vigore dal 5 aprile 1968 al 30 novembre 1980

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1968-03-20;304~artunico · fonte del testo

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