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L'onere annuo previsto dall'articolo 3 della legge 27 luglio 1967, n. 621, e' ridotto da lire 4.850.000.000 a lire 3.800.000.000. In conseguenza, a partire dall'anno finanziario 1968, a modifica dell'articolo 2 della citata legge n. 621, il limite di spesa annuo relativo alle prestazioni straordinarie del personale dell'Amministrazione delle poste e telecomunicazioni, di cui all'ultimo comma dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1965, n. 749, e' ridotto di lire 2.250.000.000 anziche' di lire 3.300.000.000. Il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Testo in vigore dal 31 maggio 1969 al 22 dicembre 2008

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