Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 27 ottobre 1964 al 31 dicembre 1971. Leggi il testo vigente →

All'art. 2 della legge 4 marzo 1958, n. 179, e' aggiunto il seguente comma: "La Cassa inoltre puo' affidare ad Enti pubblici la assistenza malattia per i propri iscritti che ne facciano domanda, stipulando apposita convenzione, purche' la copertura dei relativi oneri sia a carico esclusivamente degli interessati e senza che ne derivi un aggravio finanziario per la Cassa".

Testo in vigore dal 27 ottobre 1964 al 31 dicembre 1971

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1964-10-06;983~art1 · fonte del testo

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