Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 14 febbraio 1956 al 22 dicembre 2008. Leggi il testo vigente →

L'imposta dovuta a norma del precedente articolo e' determinata nella seguente misura:

  • a)Carni fresche, comprese le frattaglie: bovine, ovine e suine...................... 6 % equine..................................... 5 %
  • b)Carni salate, insaccate o affumicate, comunque preparate e carni in scatola, o in altro modo preparate o conservate; lardo salato, guanciale e pancetta di maiale salati o affumicati, strutto e grassi comunque preparati e conservati....................................... 5 % Il Ministero delle finanze determina, a mezzo di apposita tariffa anche distintamente per regione o per provincia, in base al prezzo medio nazionale all'ingrosso di mercato dei vari prodotti, la quota fissa d'imposta, da riscuotersi per ogni chilogrammo dei prodotti stessi. Per il bestiame assoggettato a peso vivo all'imposta di consumo, il peso delle parti commestibili dell'animale si ottiene riducendo il peso vivo del 20 per cento per i suini e del 40 per cento per i bovini, gli ovini e gli equini.

Testo in vigore dal 14 febbraio 1956 al 22 dicembre 2008

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1956-02-04;33~art2 · fonte del testo

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