Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 22 giugno 1932 al 16 dicembre 2009. Leggi il testo vigente →
[1]VITTORIO EMANUELE III PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE RE D'ITALIA
[2]Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato; Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:
[3]Articolo unico.
[4]L'art. 3 del decreto-legge 19 novembre 1925, n. 2110, e' modificato nel modo seguente: «Uno statuto, proposto dal Ministro per l'agricoltura e le foreste (Sottosegretariato per la bonifica integrale) ed approvato con decreto Reale di concerto col Ministro per le finanze, determinera' i fini concreti dell'attivita' dell'Ente e le relative sue facolta', le norme per l'aumento del capitale, per la formazione del bilancio, per le assegnazioni degli utili, per la nomina del Consiglio di amministrazione e dei revisori e quant'altro occorre per il funzionamento dell'Istituto. «Del Consiglio di amministrazione faranno parte diritto tre rappresentanti del Banco di Sicilia, l'ispettore agrario regionale in rappresentanza del Sottosegretariato per la bonifica integrale, il provveditore alle Opere pubbliche della Sicilia, un rappresentante della Confederazione nazionale fascista degli agricoltori, un rappresentante della Confederazione nazionale dei Sindacati fascisti dell'agricoltura e un rappresentante dell'Associazione nazionale fra i consorzi di bonifica e di irrigazione». Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addi' 30 maggio 1932 - Anno X
[5]VITTORIO EMANUELE.
[6]Mussolini - Acerbo - Mosconi.
[7]Visto, il Guardasigilli: Rocco.
Testo in vigore dal 22 giugno 1932 al 16 dicembre 2009
