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Il secondo comma dell'articolo 8 della legge 14 ottobre 1960, n. 1191, e' sostituito dal seguente: "In deroga al comma precedente, nei primi 4 anni dalla data di entrata in vigore della presente legge i marescialli ordinari potranno essere promossi al compimento della permanenza minima complessiva di 17 anni nei gradi di sergente maggiore e di maresciallo ordinario, oppure al compimento di almeno 21 anni di servizio".

Testo in vigore dal 25 luglio 1962 al 9 ottobre 2010

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1962-06-23;882~art1 · fonte del testo

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