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Il contributo dello Stato, di cui alla legge 10 agosto 1959, n. 703, e' concesso dal Ministero del commercio con l'estero di concerto con il Ministero del tesoro. Il contributo e' elevato nella misura massima del 5 per cento per le iniziative da realizzare nei territori di cui all'articolo 3 della legge 10 agosto 1950, n. 646, e successive modificazioni ed integrazioni.

Testo in vigore dal 31 maggio 1965 al 22 dicembre 2008

urn:nir:stato:legge:1965-05-07;493~artunico · fonte del testo

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