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[1]VITTORIO EMANUELE III
[2]PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE
[3]RE D'ITALIA
[4]Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
[5]Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:
[6]Articolo unico.
[7]L'art. 159 del Codice per la marina mercantile, approvato con R. decreto 24 ottobre 1877, n. 4146, serie 2ª, e' modificato come segue:
[8]«Art. 159. - E' vietato di occupare beni di demanio marittimo o di farvi comunque innovazioni, senza averne ottenuto autorizzazione dall'Amministrazione della marina mercantile nelle forme di legge.
[9]«Se alcuno trasgredisca a tale divieto, l'autorita' marittima, salva l'azione penale, gli ingiungera' di rimuovere l'innovazione e di sgombrare il bene demaniale quando fosse stato occupato entro il termine che sara' da essa stabilito.
[10]«In caso di inadempimento, l'autorita' marittima potra' procedere di ufficio alla esecuzione della ingiunzione, a spese del trasgressore, valendosi, quando sia necessario, dell'assistenza del competente ufficio del Genio civile».
[11]Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
[12]Data a Roma, addi' 24 giugno 1929 - Anno VII
[13]VITTORIO EMANUELE.
[14]Ciano - Rocco - Mosconi.
[15]Visto, il Guardasigilli: Rocco.
Testo in vigore dal 23 luglio 1929 al 16 dicembre 2009
