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[1]Il Governo del Re e' autorizzato a coordinare in nuovo testo unico le disposizioni della presente legge con quelle delle leggi precedenti e di emanare il regolamento con le facolta' indicate nell'art. 40 del testo unico 3 dicembre 1905, n. 651, che sono estese anche a quanto riguarda le distillerie cooperative.
[2]Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
[3]Data a Roma, addi' 11 luglio 1909.
[4]VITTORIO EMANUELE.
[5]LACAVA - COCCO-ORTU.
[6]Visto, Il guardasigilli: ORLANDO.
Testo in vigore dal 12 luglio 1909 al 22 dicembre 2008
