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[1]Per la concentrazione, con qualunque metodo, di vini e liquidi alcoolici, per elevarne il grado di forza all'infuori dell'aggiunta di alcool ottenuto con la distillazione, e' dovuta la tassa di fabbricazione, con l'abbuono stabilito per la distillazione del vino, sulla maggior ricchezza alcoolica, oltre i 15 gradi, del prodotto ottenuto qualora questo non sia destinato all'esportazione.
[2]Per gli spiriti che sono trovati in circolazione in qualunque parte del Regno senza bolletta di cauzione in condizioni di purezza diverse da quelle stabilite dal regolamento sono applicate la confisca e la multa dal doppio del decuplo dalla intera tassa di fabbricazione corrispondente. Le stesse pene sono applicabili nel caso di liquidi alcoolici ad uso potabile, nei quali i suddetti spiriti si trovino aggiunti o comunque impiegati.
[3]L'esenzione dalla tassa per lo spirito di vino e di vinaccia distillato in Sardegna, a norma del primo comma dell'art. 72 del testo unico di leggi 10 novembre 1907, n. 844, e' applicabile per le materie prime ivi ottenute. Si applica pure unicamente ai vini prodotti in Sardegna l'esenzione di tassa concessa dall'articolo 73 dello stesso testo unico per l'alcoolizzazione fino ai 15 gradi. In caso di contravvenzione si incorre nella confisca delle materie prime e dei prodotti e nella multa dal doppio al decuplo della tassa di fabbricazione frodata o che avrebbe potuto essere frodata.
Testo in vigore dal 12 luglio 1909 al 22 dicembre 2008
