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[1]VITTORIO EMANUELE III per grazia di Dio e per volonta' della Nazione

[2]RE D'ITALIA

[3]Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;

[4]Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

[5]Articolo unico.

[6]Il secondo comma dell'art. 2 della legge 12 gennaio 1909, n. 12, concernente i provvedimenti a sollievo dei danneggiati dal terremoto, e' modificato come segue:

[7]«Allo stesso scopo e' stabilita, sino a tutto l'anno solare 1913, una sovratassa di centesimi cinque alla tassa di bollo dovuta sui biglietti per trasporto di viaggiatori sulle ferrovie e sui piroscafi, nonche' sui riscontri pel trasporto di bagagli e merci sulle ferrovie, sulle polizze di carico e sulle lettere di vettura emesse nel Regno e provenienti dall'estero.

[8]«La stessa sovratassa di centesimi cinque sara' dovuta per i biglietti di abbonamento e pei biglietti e riscontri relativi ai trasporti di viaggiatori e di merci sulle ferrovie in esercizio economico, di che agli articoli 16 e 18 della legge 30 giugno 1906, n. 272».

[9]Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

[10]Data a Roma, addi' 27 giugno 1909.

[11]VITTORIO EMANUELE.

[12]LACAVA.

[13]Visto, Il guardasigilli: ORLANDO.

Testo in vigore dal 3 luglio 1909 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1909-06-27;411~art1 · fonte del testo

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