Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 3 aprile 1963 al 31 agosto 1978. Leggi il testo vigente →

Per i fondi rustici classificati come coltivabili a prodotti annuali che non vengono coltivati e sui quali non si e' effettuato il raccolto l'Amministrazione finanziaria puo' accordare una, moderazione degli oneri tributari che gravano sui redditi dominicali e sui redditi agrari per l'anno successivo a quello nel corso del quale e' cessata la coltivazione in misura non superiore all'ottanta per cento. La predetta moderazione non si applica per le particelle qualificate in catasto come boschi.

Testo in vigore dal 3 aprile 1963 al 31 agosto 1978

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1963-02-21;379~art1 · fonte del testo

Iuspedia

Prima di continuare

Iuspedia si fa conoscere con annunci su Google, e per sapere se funzionano serve il codice di Google Ads nelle pagine. Nella colonna degli articoli, poi, possono comparire banner animati del circuito Awin, che si caricano dai loro server. Accendiamo l’uno e gli altri solo se sei d’accordo. Puoi dire di no: il sito funziona lo stesso, i banner restano immagini servite da noi, e la scelta si cambia in ogni momento da «Preferenze e cookie», in fondo a ogni pagina.

Solo cookie tecnici
Anche misurazione degli annunci su google, banner animati dei circuiti pubblicitari