Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

L. 13 ottobre 2020, n. 126

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La L. 13 ottobre 2020, n. 126, ha disposto (con l'art. 1, comma 2) che "Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla base dei medesimi decreti-legge 14 agosto 2020, n. 103, 8 settembre 2020, n. 111, e 11 settembre 2020, n. 117".

Testo vigente dal 14 ottobre 2020

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 14 ottobre 2020

Confronto con la versione in vigore dal 14 agosto 2020 al 14 ottobre 2020. 326 parole tolte in 3 capoversi.

tolto: Limitatamente alle consultazioni elettorali e referendarie dell'anno 2020, gli elettori sottoposti a trattamento domiciliare o in condizioni di quarantena o di isolamento fiduciario per COVID-19 sono ammessi al voto presso il comune di residenza. Gli elettori di cui al comma 1 devono far pervenire al sindaco del comune nelle cui liste sono iscritti, con modalita' individuate dall'ente medesimo, anche telematiche, in un periodo compreso tra il decimo e il quinto giorno antecedente quello della votazione:

tolto: a) una dichiarazione attestante la volonta' di esprimere il voto presso il proprio domicilio e recante l'indirizzo completo di questo;

tolto: b) un certificato, rilasciato dal funzionario medico designato dai competenti organi dell'azienda sanitaria locale, in data non anteriore al quattordicesimo giorno antecedente la data della votazione, che attesti l'esistenza delle condizioni di cui al comma 1. L'ufficiale elettorale del comune di iscrizione nelle liste elettorali, sentita l'azienda sanitaria locale apporta apposita annotazione sulle liste stesse, ai fini dell'inserimento dell'interessato negli elenchi degli ammessi al voto domiciliare di cui al comma 1 nonche' assegna l'elettore ammesso al voto domiciliare, alla sezione elettorale ospedaliera territorialmente piu' prossima al domicilio del medesimo. Il sindaco del comune in cui sono ubicate le strutture sanitarie che ospitano reparti COVID-19, sulla base delle richieste pervenute, provvede a pianificare ed organizzare il supporto tecnico-operativo a disposizione dei seggi per la raccolta del voto domiciliare, comunicando agli elettori che hanno fatto richiesta di voto domiciliare la sezione elettorale ospedaliera cui sono stati assegnati, entro e non oltre il giorno antecedente la data della votazione. Il voto degli elettori di cui al comma 1 viene raccolto durante le ore in cui e' aperta la votazione. Viene assicurata, con ogni mezzo idoneo, la liberta' e la segretezza del voto nel rispetto delle esigenze connesse alle condizioni di salute dell'elettore. Ai medesimi fini relativi al contenimento del contagio ed a garanzia dell'uniformita' del procedimento elettorale, le disposizioni di cui al presente decreto si applicano alle elezioni regionali dell'anno 2020.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • L. 13 ottobre 2020, n. 126

    La L. 13 ottobre 2020, n. 126, ha disposto (con l'art. 1, comma 2) che "Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla base dei medesimi decreti-legge 14 agosto 2020, n. 103, 8 settembre 2020, n. 111, e 11 settembre 2020, n. 117".

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.legge:2020-08-14;103~art3 · fonte del testo

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