Per l'attuazione del programma di cui all'articolo 6, e' autorizzata la spesa di euro 10.694.896 per l'anno 2002 e di euro (( 20.658.000 per ciascuno degli anni dal 2003 al 2006.)) Al relativo onere si provvede ((...)) mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nell'ambito dell'unita' previsionale di base di conto capitale "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2002, all'uopo utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della giustizia. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Testo vigente dal 17 novembre 2002
