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Che cosa è cambiato dal 17 novembre 2002

Confronto con la versione in vigore dal 18 settembre 2002 al 17 novembre 2002. 836 parole tolte, 9 parole aggiunte.

tolto: Dopo l'articolo 2 della legge 24 marzo 2001, n. 89, e' inserito il seguente: "Art. 2-bis (Accordo transattivo). - 1. La domanda di equa riparazione di cui all'articolo 3 e' proposta solo dopo che siano decorsi novanta giorni da quello in cui l'interessato, anche personalmente e previa indicazione del domicilio eletto, abbia comunicato la volonta' di introdurre l'azione di equa riparazione, a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento inviata all'ufficio dell'Avvocatura dello Stato del distretto di Corte di appello ove si e' svolto o si sta svolgendo il giudizio da cui si e' originato il pregiudizio. La comunicazione e' corredata dell'atto introduttivo, dei verbali delle attivita' processuali nonche', se esistenti, delle decisioni che hanno definito ciascuna fase e grado del giudizio cui la domanda di equa riparazione si riferisce. La predetta comunicazione, corredata degli atti e dei documenti, e' condizione di procedibilita' della domanda di cui all'articolo 3. 2. La copia della sola comunicazione di cui al comma 1 e' contestualmente inviata dall'interessato, con lo stesso mezzo, al Ministro della giustizia quando si tratta di procedimenti di competenza del giudice ordinario, al Ministro della difesa quando si tratta di procedimenti di competenza del giudice militare ed al Presidente del Consiglio dei Ministri in ogni altro caso. Sono esclusi dall'accordo transattivo di cui alla presente legge i procedimenti del giudice tributario. 3. L'Avvocatura dello Stato valuta la documentazione allegata alla comunicazione di cui al comma 1 e, sentite le amministrazioni interessate ed acquisita, ove ritenuto opportuno, presso i competenti uffici giudiziari copia di ulteriori atti e documenti ritenuti rilevanti in aggiunta a quelli che l'interessato deve produrre ai sensi del comma 1, entro il termine di novanta giorni comunica una proposta transattiva all'interessato. 4. L'Avvocatura dello Stato determina i contenuti della proposta transattiva mediante l'applicazione di parametri oggettivi connessi alla durata ed alla tipo-logia del procedimento, tenuto conto, altresi', della condotta processuale della parte istante e dell'esito, anche potenziale, del giudizio svoltosi o in corso di svolgimento, seguendo gli indirizzi stabiliti con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri da adottarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente articolo, nonche' le specifiche indicazioni che le amministrazioni interessate abbiano ritenuto opportuno trasmettere in relazione al caso concreto. 5. La comunicazione di cui al comma 1 sospende, per tutta la durata delle trattative e comunque per non oltre novanta giorni, il decorso del termine di decadenza di cui all'articolo 4. 6. Le trattative sono espletate entro novanta giorni dal ricevimento della comunicazione di cui al comma 1. Trascorso inutilmente tale termine le trattative stesse si considerano comunque espletate. 7. L'atto di transazione e' sottoscritto per lo Stato dall'Avvocato Generale dello Stato o, per sua delega, da un Avvocato dello Stato o dall'Avvocato distrettuale e costituisce titolo esecutivo nei confronti dell'amministrazione interessata. Esso e' redatto in triplice originale, uno dei quali viene immediatamente trasmesso dall'Avvocatura al Ministero dell'economia e delle finanze affinche' provveda al pagamento della somma convenuta con la transazione entro novanta giorni dalla sottoscrizione della transazione, un altro alla parte istante ed il terzo e' depositato nella cancelleria della Corte di appello ove si e' svolto o si sta svolgendo il giudizio da cui si e' originato il pregiudizio. Una copia dell'atto di transazione e' trasmessa, senza ritardo, a cura della cancelleria, al procuratore generale della Corte dei conti. 8. La cancelleria della Corte di appello ove si e' svolto o si sta svolgendo il giudizio da cui si e' originato il pregiudizio, scaduto il termine previsto dal comma 7 e riscontrata la conformita' tra l'originale depositato e quello esibito dalla parte interessata, ne cura la spedizione a quest'ultima in forma esecutiva ai sensi dell'articolo 475 del codice di procedura civile. 9. L'atto di transazione e' esente dall'imposta di registro. 10. Gli onorari per l'eventuale assistenza e consulenza prestate ai fini della definizione dell'accordo transattivo restano a carico di ciascuna parte. L'onorario corrisposto all'Avvocatura dello Stato e' determinato in misura corrispondente ai minimi indicati dalle tariffe professionali ridotto ad un quarto. 11. Per l'espletamento della fase precontenziosa di cui al presente articolo da parte degli uffici dell'Avvocatura dello Stato, le amministrazioni interessate provvedono, ai sensi dell'articolo 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241, alla provvista di locali e di attrezzature anche informatiche, nonche' all'attribuzione, mediante comando o distacco di unita' di personale amministrativo in possesso di specifiche professionalita'. 12. Relativamente ai procedimenti pendenti di cui all'articolo 3, che alla data di entrata in vigore del presente articolo non sono stati ancora assunti in decisione, l'ufficio dell'Avvocatura dello Stato del distretto di Corte di appello ove pende il giudizio puo' formulare la proposta di transazione sino all'assegnazione della causa in decisione. 13. La transazione conclusa nella pendenza del giudizio di cui all'articolo 3 comprende la definizione convenzionale delle relative spese e la sua sottoscrizione comporta rinuncia agli atti del giudizio medesimo e ne produce l'estinzione ai sensi dell'articolo 306 del codice di procedura civile. L'estinzione e' dichiarata con decreto dal Presidente del collegio della Corte di appello presso cui pende il giudizio.".aggiunto: ARTICOLO SOPPRESSO DALLA L. 14 NOVEMBRE 2002, N. 259

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.legge:2002-09-11;201~art1 · fonte del testo

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