Articolo abrogato dal d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, come modificato dal d.lgs. 19 aprile 2017, n. 56.
Abrogato dal 20 maggio 2017
Articolo abrogato dal d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, come modificato dal d.lgs. 19 aprile 2017, n. 56.
Abrogato dal 20 maggio 2017
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2 versioni dal 2014
Confronto con la versione in vigore dal 24 giugno 2014 al 20 maggio 2017. 196 parole tolte, 20 parole aggiunte in 2 capoversi.
tolto: (Divieto di transazioni della pubblica amministrazione con societa' o enti esteri aventi sede in Stati che non permettono l'identificazione dei soggetti che ne detengono la proprieta' o il controllo)
tolto: 1. Al fine di assicurare la trasparenza e la legalita' nell'attivita' amministrativa e contrattuale delle pubbliche amministrazioni, fino al recepimento delle direttive del Parlamento europeo e del Consiglio n. 2014/23/UE, n. 2014/24/UE e n. 2014/25/UE del 26 febbraio 2014, e' vietata ogni operazione economica o finanziaria tra le pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e societa' o enti esteri, per i quali, in virtu' della legislazione dello Stato in cui hanno sede, non e' possibile l'identificazione dei soggetti che detengono quote di proprieta' del capitale o comunque il controllo. Rimane ferma la possibilita' della stazione appaltante di richiedere documentazione e chiarimenti alle imprese concorrenti nelle procedure di evidenza pubblica. 2. La disposizione del comma 1 non si applica qualora siano osservati gli obblighi di adeguata verifica del titolare effettivo della societa' o dell'ente di cui al medesimo comma 1 in conformita' alle disposizioni del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231.aggiunto: ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 18 APRILE 2016, N. 50, COME MODIFICATO DAL D.LGS. 19 APRILE 2017, N. 56
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:decreto.legge:2014-06-24;90~art35 · fonte del testo
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