Art. 23-ter — Ulteriori disposizioni in materia di acquisizione di lavori, beni e servizi da parte degli enti pubblici

((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 18 APRILE 2016, N. 50)). ((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 18 APRILE 2016, N. 50)). Fermi restando l'articolo 26, comma 3, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, l'articolo 1, comma 450, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e l'articolo 9, comma 3, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, I comuni possono procedere autonomamente per gli acquisti di beni, servizi e lavori di valore inferiore a 40.000 euro.

Gli interventi su questo articolo(2)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

L. 23 dicembre 2014, n. 190

2

La L. 23 dicembre 2014, n. 190, ha disposto (con l'art. 1, comma 550) che la presente modifica decorre dal 12 novembre 2014.

3

Il D.L. 31 dicembre 2014, n. 192, convertito con modificazioni dalla L. 27 febbraio 2015, n. 11, ha disposto (con l'art. 8, comma 3-quater) che "La disposizione di cui al comma 3-ter non si applica alle procedure gia' avviate alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto".

Testo vigente dal 19 aprile 2016

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Richiamate nel testo

Gli articoli che questa norma nomina.

Rinviano a questo articolo

Gli articoli che nel proprio testo richiamano questo.

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Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.

Che cosa è cambiato dal 19 aprile 2016

Confronto con la versione in vigore dal 1 gennaio 2016 al 19 aprile 2016. 130 parole tolte, 20 parole aggiunte.

tolto: Le disposizioni di cui al comma 3-bis dell'articolo 33 del codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, modificato da ultimo dall'articolo 23-bis del presente decreto, entrano in vigore il 1º novembre 2015. Le disposizioni di cui al comma 3-bis dell'articolo 33 del codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, modificato da ultimo dall'articolo 23-bis del presente decreto, non si applicano alle acquisizioni di lavori, servizi e forniture da parte degli enti pubblici impegnati nella ricostruzione delle localita' indicate nel decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, e di quelle indicate nel decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1º agosto 2012, n. 122aggiunto: COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 18 APRILE 2016, N. 50. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 18 APRILE 2016, N. 50. Fermi restando l'articolo 26, comma 3, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, … e l'articolo 9, comma 3, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, I comunitolto: ... possono procedere autonomamente per gli acquisti di beni, servizi e lavori di valore inferiore a 40.000 euro.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.legge:2014-06-24;90~art23ter · fonte del testo

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