Art. 23-ter — Ulteriori disposizioni in materia di acquisizione di lavori, beni e servizi da parte degli enti pubblici
((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 18 APRILE 2016, N. 50)). ((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 18 APRILE 2016, N. 50)). Fermi restando l'articolo 26, comma 3, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, l'articolo 1, comma 450, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e l'articolo 9, comma 3, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, I comuni possono procedere autonomamente per gli acquisti di beni, servizi e lavori di valore inferiore a 40.000 euro.
Gli interventi su questo articolo(2)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
L. 23 dicembre 2014, n. 190
2La L. 23 dicembre 2014, n. 190, ha disposto (con l'art. 1, comma 550) che la presente modifica decorre dal 12 novembre 2014.
Il D.L. 31 dicembre 2014, n. 192, convertito con modificazioni dalla L. 27 febbraio 2015, n. 11, ha disposto (con l'art. 8, comma 3-quater) che "La disposizione di cui al comma 3-ter non si applica alle procedure gia' avviate alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto".
Testo vigente dal 19 aprile 2016
