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Che cosa è cambiato dal 1 gennaio 2022

Confronto con la versione in vigore dal 2 marzo 2021 al 1 gennaio 2022. 378 parole tolte, 9 parole aggiunte in 4 capoversi.

tolto: In vista di una revisione strutturale del sistema delle detrazioni fiscali, ai titolari dei redditi di cui agli articoli 49, con esclusione di quelli indicati nel comma 2, lettera a), e 50, comma 1, lettere a), b), c), c-bis), d), h-bis) e l), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, spetta, per le prestazioni rese dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2020, una ulteriore detrazione dall'imposta lorda, rapportata al periodo di lavoro, di importo pari a:

tolto: a) 480 euro, aumentata del prodotto tra 120 euro e l'importo corrispondente al rapporto tra 35.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e 7.000 euro, se l'ammontare del reddito complessivo e' superiore a 28.000 euro ma non a 35.000 euro;

tolto: b) 480 euro, se il reddito complessivo e' superiore a 35.000 euro ma non a 40.000 euro; la detrazione spetta, per le prestazioni rese dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2020, per la parte corrispondente al rapporto tra l'importo di 40.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e l'importo di 5.000 euro. 2. In vista di una revisione strutturale del sistema delle detrazioni fiscali, l'ulteriore detrazione di cui al comma 1 spetta, per le prestazioni rese dal 1° gennaio 2021, nei seguenti importi:

tolto: b) 960 euro, se il reddito complessivo e' superiore a 35.000 euro ma non a 40.000 euro; la detrazione spetta per la parte corrispondente al rapporto tra l'importo di 40.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e l'importo di 5.000 euro I sostituti d'imposta di cui agli articoli 23 e 29 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, riconoscono l'ulteriore detrazione di cui ai commi 1 e 2 ripartendola fra le retribuzioni erogate a decorrere dal 1° luglio 2020 e verificano in sede di conguaglio la spettanza della stessa. Qualora in tale sede l'ulteriore detrazione di cui ai commi 1 e 2 si riveli non spettante, i medesimi sostituti d'imposta provvedono al recupero del relativo importo. Nel caso in cui il predetto importo superi 60 euro, il recupero dell'ulteriore detrazione non spettante e' effettuato in dieci rate di pari ammontare a partire dalla retribuzione che sconta gli effetti del conguaglio.aggiunto: ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 30 DICEMBRE 2021, N. 234

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.legge:2020-02-05;3~art2 · fonte del testo

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