All'articolo 194, primo comma, dell'ordinamento giudiziario di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, le parole: «, ad una sede da lui chiesta» sono sostituite dalle seguenti: ", ad una sede" e le parole: «tre anni» sono sostituite dalle seguenti: «quattro anni». ((PERIODO SOPPRESSO DAL D.L. 30 DICEMBRE 2016, N. 244, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 27 FEBBARIO 2017, N. 19)). ((Le disposizioni di cui al comma 1)) non si applicano in ogni caso in riferimento alle procedure di trasferimento ad altra sede o di assegnazione ad altre funzioni gia' iniziate alla data di entrata in vigore del presente decreto. ((1-ter. Per i magistrati che, alla data di entrata in vigore della presente disposizione, esercitano le funzioni presso la sede di prima assegnazione o, alla medesima data, sono stati assegnati alla prima sede, il termine di cui all'articolo 194, primo comma, dell'ordinamento giudiziario, di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, per il trasferimento ad altre sedi o per l'assegnazione ad altre funzioni e' ridefinito da quattro anni a tre anni. Il presente comma si applica anche ai magistrati ai quali la prima sede e' assegnata nell'anno 2017))

Testo vigente dal 1 marzo 2017

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 1 marzo 2017

Confronto con la versione in vigore dal 30 ottobre 2016 al 1 marzo 2017. 45 parole tolte, 117 parole aggiunte.

… ad una sede" e le parole: «tre anni» sono sostituite dalle seguenti: «quattro anni». tolto: 1-bis aggiunto: PERIODO SOPPRESSO DAL D.L. 30 DICEMBRE 2016, N. 244, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 27 FEBBARIO 2017, N. 19. Le disposizioni tolto: del comma 1 concernenti la modifica del termine aggiunto: di cui al comma 1 non si applicano tolto: ai magistrati assegnati in prima sede all'esito del tirocinio che hanno assunto l'effettivo possesso dell'ufficio da almeno tre anni alla data di entrata in vigore del presente decreto. Le medesime disposizioni non si applicano in aggiunto: in ogni caso in riferimento alle procedure di trasferimento ad altra sede o di assegnazione ad altre funzioni gia' iniziate alla data di entrata in vigore del presente decretoaggiunto: . 1-ter. Per i magistrati che, alla data di entrata in vigore della presente disposizione, esercitano le funzioni presso la sede di prima assegnazione o, alla medesima data, sono stati assegnati alla prima sede, il termine di cui all'articolo 194, primo comma, dell'ordinamento giudiziario, di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, per il trasferimento ad altre sedi o per l'assegnazione ad altre funzioni e' ridefinito da quattro anni a tre anni. Il presente comma si applica anche ai magistrati ai quali la prima sede e' assegnata nell'anno 2017

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.legge:2016-08-31;168~art3 · fonte del testo

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