Art. 57 — Misure per lo sviluppo della green economy

Dalla data di entrata in vigore del presente decreto, e' abrogato l'articolo 1, comma 1112, della legge 27 dicembre 2006 n. 296, e a valere sul Fondo di cui all'articolo 1, comma 1110, della legge 27 dicembre 2006 n. 296 possono essere concessi finanziamenti a tasso agevolato a soggetti privati ((e a soggetti pubblici per effettuare interventi e attivita')) nei seguenti settori:

  • a)protezione del territorio e prevenzione del rischio idrogeologico e sismico;
  • b)ricerca, sviluppo e produzione di biocarburanti di «seconda e terza generazione»;
  • b-bis)ricerca, sviluppo e produzione mediante bioraffinerie di prodotti intermedi chimici da biomasse e scarti vegetali;
  • c)ricerca, sviluppo, produzione e installazione di tecnologie nel «solare termico», «solare a concentrazione», «solare termo-dinamico», «solare fotovoltaico», biomasse, biogas e geotermia;
  • d)incremento dell'efficienza negli usi finali dell'energia nei settori civile, industriale e terziario, compresi gli interventi di social housing.
  • d-bis)processi di produzione o valorizzazione di prodotti, processi produttivi od organizzativi o servizi che, rispetto alle alternative disponibili, comportino una riduzione dell'inquinamento e dell'uso delle risorse nell'arco dell'intero ciclo di vita. Infrastrutture per la ricarica dei veicoli elettrici e per l'erogazione di combustibili alternativi, trasporto collettivo e condiviso, e in generale mobilita' sostenibile. ((PERIODO SOPPRESSO DALLA L. 30 DICEMBRE 2018, N. 145)). ((PERIODO SOPPRESSO DALLA L. 30 DICEMBRE 2018, N. 145)). ((PERIODO SOPPRESSO DALLA L. 30 DICEMBRE 2018, N. 145)). I finanziamenti di cui al presente articolo sono erogabili ai progetti di investimento sino a concorrenza della disponibilita' del Fondo. A tal fine, al Fondo di cui al comma 1 affluiscono anche le rate di rimborso dei finanziamenti concessi e, in aggiunta, eventuali risorse comunitarie. Sono fatte salve le domande di finanziamento agevolato presentate ai sensi del decreto ministeriale 25 novembre 2008 e successiva circolare del 16 febbraio 2012. Le risorse assegnate con il citato decreto ministeriale 25 novembre 2008 e non utilizzate alla data di entrata in vigore della presente norma possono essere destinate al finanziamento degli interventi ricadenti nei settori di cui al comma 1. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, i settori di cui al comma 1 possono essere integrati o modificati. Le modalita' di presentazione delle domande e le modalita' di erogazione dei finanziamenti sono disciplinate nei modi previsti dall'articolo 2, lettera s), del decreto 25 novembre 2008, prevedendo procedure semplificate e informatizzate di accesso al beneficio. Ai progetti di investimento presentati ((dai soggetti pubblici,)) dalle societa' ESCO, dagli affidatari di contratti di disponibilita' stipulati ai sensi dell'articolo 44 del decreto-legge 24 gennaio 2012 n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, nonche' dalle societa' a responsabilita' limitata semplificata costituite ai sensi dell'articolo 2463 bis del codice civile e dalle imprese di cui all'articolo 3, comma 4-ter, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, e successive modificazioni, si applica la riduzione del 50% del tasso di interesse di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 17 novembre 2009. I finanziamenti a tasso agevolato, concessi nei settori di cui al comma 1, hanno durata non superiore a settantadue mesi, ad esclusione di quelli erogati ai soggetti di cui al precedente comma 6, per i quali la durata non puo' essere superiore a centoventi mesi.

Testo vigente dal 1 gennaio 2019

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Che cosa è cambiato dal 1 gennaio 2019

Confronto con la versione in vigore dal 21 maggio 2016 al 1 gennaio 2019. 91 parole tolte, 39 parole aggiunte in 2 capoversi.

… dicembre 2006 n. 296 possono essere concessi finanziamenti a tasso agevolato a soggetti privati tolto: che operano aggiunto: e a soggetti pubblici per effettuare interventi e attivita' nei seguenti settori:

… per l'erogazione di combustibili alternativi, trasporto collettivo e condiviso, e in generale mobilita' sostenibile. tolto: Per accedere ai finanziamenti di cui al comma 1, i progetti di investimento presentati dalle imprese ricadenti nei settori di cui al comma 1 devono prevedere occupazione aggiuntiva a tempo indeterminato di giovani con eta' non superiore a 35 anni alla data di assunzione. Nel caso di assunzioni superiori a tre unita', almeno un terzo dei posti e' riservato a giovani laureati con eta' non superiore a 28 anni. Per singola impresa richiedente, le nuove assunzioni devono essere aggiuntive rispetto alla media totale degli addetti degli ultimi 12 mesi aggiunto: PERIODO SOPPRESSO DALLA L. 30 DICEMBRE 2018, N. 145. PERIODO SOPPRESSO DALLA L. 30 DICEMBRE 2018, N. 145. PERIODO SOPPRESSO DALLA L. 30 DICEMBRE 2018, N. 145. I finanziamenti di cui al presente articolo sono erogabili ai progetti di investimento … prevedendo procedure semplificate e informatizzate di accesso al beneficio. Ai progetti di investimento presentati aggiunto: dai soggetti pubblici, dalle societa' ESCO, dagli affidatari di contratti di disponibilita' stipulati ai sensi dell'articolo …

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.legge:2012-06-22;83~art57 · fonte del testo

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