Art. 49 — Commissario ad acta
Il commissario «ad acta» di cui all'articolo 86 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, nominato con decreto del Ministro delle attivita' produttive 21 febbraio 2003, cessa alla data del ((31 dicembre 2018)). Entro la medesima data del ((31 dicembre 2018)), il commissario «ad acta», previa ricognizione delle pendenze, provvede alla consegna di tutti i beni, trattazioni e rapporti in capo alle Amministrazioni individuate, secondo le ordinarie competenze, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministro dello sviluppo economico e presenta ai medesimi Ministri la relazione conclusiva dell'attivita' svolta. L'onere per il compenso a saldo e per il funzionamento della struttura di supporto del Commissario ad acta, nel limite di euro 100.000 per ciascuno degli anni ((dal 2012 al 2018)), grava sulle disponibilita' della contabilita' speciale 3250, intestata al commissario ad acta, provenienti dalla contabilita' speciale 1728 di cui all'articolo 86, comma 3, della legge 27 dicembre 2002, n. 289.
Testo vigente dal 1 gennaio 2018
