Art. 17-ter — Legislazione regionale

Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, le regioni emanano le disposizioni legislative di loro competenza, nel rispetto dei principi fondamentali contenuti nel presente capo e dell'intesa di cui al comma 4. Il Friuli-Venezia Giulia, la Sardegna, la Sicilia, il Trentino-Alto Adige/Sudtirol, la Valle d'Aosta/Vallee d'Aoste e le province autonome di Trento e di Bolzano provvedono a quanto disposto dal comma 1 in conformita' ai rispettivi statuti e alle relative norme di attuazione. Le disposizioni regionali e provinciali di cui ai commi 1 e 2 salvaguardano comunque l'unita' economica nazionale e i livelli minimi essenziali delle prestazioni nel territorio dello Stato, stabiliti in attuazione del comma 4. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Governo promuove la stipulazione di un'intesa ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, per assicurare la realizzazione di posizioni unitarie e l'armonizzazione degli interventi e degli obiettivi comuni nel territorio nazionale in materia di reti infrastrutturali di ricarica a servizio dei veicoli alimentati ad energia elettrica. Fino alla data di entrata in vigore delle disposizioni di cui ai commi 1 e 2, le disposizioni del presente capo si applicano nell'intero territorio nazionale. 14

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

Corte Costituzionale

14

La Corte Costituzionale, con sentenza 18 - 20 novembre 2013, n. 274 (in G.U. 1a s.s. 27/11/2013, n. 48), ha dichiarato "l'illegittimita' costituzionale dell'articolo 17-ter, comma 5, del d.l. n. 83 del 2012, come convertito dalla legge n. 134 del 2012, nella parte in cui non prevede che le disposizioni di cui al Capo IV-bis del medesimo decreto-legge non si applichino alle Province autonome di Trento e di Bolzano fino alla data di entrata in vigore delle disposizioni provinciali di adeguamento ai principi in esso contenuti".

Testo vigente dal 28 novembre 2013

Corte costituzionale

Questa norma è stata dichiarata illegittima. La declaratoria la rimuove con effetto retroattivo: vale anche per i rapporti sorti prima, se non esauriti.

  • Sentenza n. 274/2013

    Ha colpito questo articolo
    20 novembre 2013

    È costituzionalmente illegittimo,per violazione delle disposizioni di attuazione dello statuto trentino contenute nell'art. 2 del d.lgs. n. 266 del 1992, l'art. 17- ter , comma 5, del d.l. 22 giugno 2012, n. 83 (convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134 nella parte in cui non prevede che le disposizioni di cui al Capo IV- bis del medesimo decreto-legge, volte a favorire la mobilità mediante i veicoli a basse emissioni complessive e contenenti una serie di misure incentivanti, non si applichino alle Province autonome di Trento e di Bolzano fino alla data di entrata in vigore delle disposizioni provinciali di adeguamento ai princípi in esso contenuti. Il procedimento di cui all'art. 2 del d.lgs. n. 266 del 1992) esclude l'immediata applicabilità alle Province autonome della legislazione statale, sancendo solo un obbligo di adeguamento della legislazione regionale e provinciale alle condizioni e nei limiti specificati in tale normativa; al contrario la disposizione impugnata prevede l'immediata applicazione della legislazione statale anche nella Regione Trentino-Alto Adige/ Südtirol e nelle due Province autonome, fatta salva la "cedevolezza" delle disposizioni statali che non costituiscono princípi vincolanti ai sensi degli artt. 4 e 5 dello statuto di autonomia. - In senso analogo, v. citata sentenza n. 162 del 2007.

    Art. 16 Misure urgenti per la crescita del Paese · Art. 17-ter Misure urgenti per la crescita del Paese · Art. 17-undecies Misure urgenti per la crescita del Paese · Art. 97 cost.

    Leggi la pronuncia

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

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Richiamate nel testo

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Rinviano a questo articolo

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Che cosa è cambiato dal 28 novembre 2013

Confronto con la versione in vigore dal 12 agosto 2012 al 28 novembre 2013.

Il testo dell’articolo è rimasto uguale. La nuova versione è stata registrata con la nota ufficiale qui sotto.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • Corte Costituzionale

    La Corte Costituzionale, con sentenza 18 - 20 novembre 2013, n. 274 (in G.U. 1a s.s. 27/11/2013, n. 48), ha dichiarato "l'illegittimita' costituzionale dell'articolo 17-ter, comma 5, del d.l. n. 83 del 2012, come convertito dalla legge n. 134 del 2012, nella parte in cui non prevede che le disposizioni di cui al Capo IV-bis del medesimo decreto-legge non si applichino alle Province autonome di Trento e di Bolzano fino alla data di entrata in vigore delle disposizioni provinciali di adeguamento ai principi in esso contenuti".

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urn:nir:stato:decreto.legge:2012-06-22;83~art17ter · fonte del testo

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