Art. 22-bis — Risorse destinate alle zone franche urbane

Per gli interventi in favore delle zone franche urbane di cui all'articolo 37, comma 1, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, delle ulteriori zone franche individuate dalla delibera CIPE n. 14 dell'8 maggio 2009, ricadenti nelle regioni non comprese nell'obiettivo "Convergenza" e della zona franca del comune di Lampedusa, istituita dall'articolo 23, comma 45, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, e' autorizzata la spesa di 75 milioni di euro per il 2015 e di 100 milioni di euro per il 2016. 92022 Le risorse di cui al comma 1 sono ripartite tra le zone franche urbane, al netto degli eventuali costi necessari per l'attuazione degli interventi, sulla base dei medesimi criteri di riparto utilizzati nell'ambito della delibera CIPE n. 14 dell'8 maggio 2009. L'autorizzazione di spesa di cui al comma 1 costituisce il limite annuale per la fruizione delle agevolazioni da parte delle imprese beneficiarie. Le regioni interessate possono destinare, a integrazione delle risorse di cui al comma 1, proprie risorse per il finanziamento delle agevolazioni di cui al presente articolo, anche rivenienti, per le zone franche dell'obiettivo "Convergenza", da eventuali riprogrammazioni degli interventi del Piano di azione coesione. Per l'attuazione degli interventi di cui al comma 1 si applicano le disposizioni di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 10 aprile 2013, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 161 dell'11 luglio 2013, e successive modificazioni, recante le condizioni, i limiti, le modalita' e i termini di decorrenza e durata delle agevolazioni concesse ai sensi dell'articolo 37 del citato decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1 si provvede mediante riduzione della quota nazionale del Fondo per lo sviluppo e la coesione, programmazione 2014-2020, di cui all'articolo 1, comma 6, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, per 75 milioni di euro per il 2015 e 100 milioni di euro per il 2016.

Gli interventi su questo articolo(3)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

L. 28 dicembre 2015, n. 208

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La L. 28 dicembre 2015, n. 208 ha disposto (con l'art. 1, comma 452) che "Per le finalita' di cui ai commi da 445 a 453, l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 22-bis, comma 1, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, e' incrementata di 5 milioni di euro nell'anno 2016".

D.L. 24 aprile 2017, n. 50, convertito con modificazioni dalla L. 21 giugno 2017, n. 96

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Il D.L. 24 aprile 2017, n. 50, convertito con modificazioni dalla L. 21 giugno 2017, n. 96, ha disposto (con l'art. 46-sexies, comma 2) che "Per le finalita' di cui al comma 1 del presente articolo, l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 22-bis, comma 1, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, e' incrementata di 5 milioni di euro per l'anno 2017. Al relativo onere, pari a 5 milioni di euro per l'anno 2017, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307".

L. 28 dicembre 2015, n. 208, come modificata dalla L. 27 dicembre 2017, n. 205

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La L. 28 dicembre 2015, n. 208, come modificata dalla L. 27 dicembre 2017, n. 205, ha disposto (con l'art. 1, comma 452) che "Per le finalita' di cui ai commi da 445 a 453, l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 22-bis, comma 1, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, e' incrementata di 5 milioni di euro nell'anno 2016. Al relativo onere, pari a 5 milioni di euro per l'anno 2016, si provvede mediante corrispondente riduzione di pari importo dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 3-bis, comma 6, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135. Le somme di cui al primo periodo non utilizzate nell'esercizio 2017 possono esserlo in quello successivo, per le medesime finalita' di cui ai commi da 445 a 453, nel limite di 750.000 euro annui per ciascuno degli anni 2018 e 2019". La L. 27 dicembre 2017, n. 205, nel modificare l'art. 1, comma 452, della L. 28 dicembre 2015, n. 208, ha conseguentemente disposto (con l'art. 1, comma 719) che "Le agevolazioni di cui ai commi da 445 a 453 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, sono prorogate fino al 31 dicembre 2019".

Testo vigente dal 1 gennaio 2018

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Richiamate nel testo

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Rinviano a questo articolo

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Che cosa è cambiato dal 1 gennaio 2018

Confronto con la versione in vigore dal 24 giugno 2017 al 1 gennaio 2018.

Il testo dell’articolo è rimasto uguale. La nuova versione è stata registrata con la nota ufficiale qui sotto.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • L. 28 dicembre 2015, n. 208, come modificata dalla L. 27 dicembre 2017, n. 205

    La L. 28 dicembre 2015, n. 208, come modificata dalla L. 27 dicembre 2017, n. 205, ha disposto (con l'art. 1, comma 452) che "Per le finalita' di cui ai commi da 445 a 453, l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 22-bis, comma 1, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, e' incrementata di 5 milioni di euro nell'anno 2016. Al relativo onere, pari a 5 milioni di euro per l'anno 2016, si provvede mediante corrispondente riduzione di pari importo dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 3-bis, comma 6, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135. Le somme di cui al primo periodo non utilizzate nell'esercizio 2017 possono esserlo in quello successivo, per le medesime finalita' di cui ai commi da 445 a 453, nel limite di 750.000 euro annui per ciascuno degli anni 2018 e 2019". La L. 27 dicembre 2017, n. 205, nel modificare l'art. 1, comma 452, della L. 28 dicembre 2015, n. 208, ha conseguentemente disposto (con l'art. 1, comma 719) che "Le agevolazioni di cui ai commi da 445 a 453 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, sono prorogate fino al 31 dicembre 2019".

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urn:nir:stato:decreto.legge:2014-04-24;66~art22bis · fonte del testo

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