Art. 11 — Riduzione dei costi di riscossione fiscale
L'Agenzia delle entrate provvede alla revisione delle condizioni, incluse quelle di remunerazione delle riscossioni dei versamenti unitari di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 effettuate da parte delle banche e degli altri operatori, del servizio di accoglimento delle deleghe di pagamento, in modo da assicurare una riduzione di spesa pari, per l'anno 2014, al 30 per cento e, per ciascun anno successivo, al 40 per cento di quella sostenuta nel 2013; conseguentemente i trasferimenti alla predetta Agenzia sono ridotti di 75 milioni di euro per l'anno 2014 e di 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2015. A decorrere dal 1° ottobre 2014, fermi restando i limiti gia' previsti da altre disposizioni vigenti in materia, i versamenti di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, sono eseguiti:
- a)esclusivamente mediante i servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle entrate, nel caso in cui siano effettuate delle compensazioni; 31
- b)((LETTERA ABROGATA DALLA L. 30 DICEMBRE 2023, N. 213));
- c)LETTERA ABROGATA DAL D.L. 22 OTTOBRE 2016, N. 193, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 1 DICEMBRE 2016, N. 225. COMMA SOPPRESSO DALLA L. 23 GIUGNO 2014, N. 89.
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
L. 30 dicembre 2023, n. 213
31con decorrenza dal 1 luglio 2024
La L. 30 dicembre 2023, n. 213 ha disposto (con l'art. 1, comma 96) che la presente modifica si applica a decorrere dal 1° luglio 2024.
Testo vigente dal 1 luglio 2024 · dal 1 gennaio 2027 cambia: testo in arrivo →
