Al fine di garantire e sostenere la prosecuzione, da parte delle Forze armate, dello svolgimento dei maggiori compiti connessi al contenimento della diffusione del virus SARS-CoV-2, l'incremento delle 753 unita' di personale di cui all'articolo 22, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, e' ulteriormente prorogato fino al 31 ottobre 2021. Per l'attuazione delle disposizioni del comma 1 e' autorizzata, per l'anno 2021, la spesa complessiva di euro 7.626.780, di cui euro 1.875.015 per il pagamento delle prestazioni di lavoro straordinario ed euro 5.751.765 per gli altri oneri connessi all'impiego del personale. Alla copertura degli oneri derivanti dal presente articolo, pari a euro 7.626.780 per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2021-2023, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2021, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero. Ai fini dell'immediata attuazione del presente articolo, il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. ((4-bis. Al codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, sono apportate le seguenti modificazioni:

  • b)all'articolo 2233-quater, dopo il comma 3-bis e' aggiunto il seguente: "3-ter. Per gli anni 2021 e 2022, le aliquote di valutazione degli ufficiali sono formate alla data del 15 ottobre"))

Testo vigente dal 2 ottobre 2021

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 2 ottobre 2021

Confronto con la versione in vigore dal 6 agosto 2021 al 2 ottobre 2021. 55 parole aggiunte in 2 capoversi.

… delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. aggiunto: 4-bis. Al codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, sono apportate le seguenti modificazioni:

aggiunto: b) all'articolo 2233-quater, dopo il comma 3-bis e' aggiunto il seguente: "3-ter. Per gli anni 2021 e 2022, le aliquote di valutazione degli ufficiali sono formate alla data del 15 ottobre"

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.legge:2021-08-06;111~art8 · fonte del testo

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