Art. 2 — Modifica della disciplina del Fondo nazionale per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione

Modifica della disciplina del Fondo nazionale per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione ((e agevolazioni per i comuni che acquisiscono in locazione immobili da privati per contrastare l'emergenza abitativa)) 1. All'articolo 11, della legge 9 dicembre 1998, n. 431, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 3, le parole: «nonche', qualora le disponibilita' del Fondo lo consentano, per sostenere le iniziative intraprese dai comuni anche attraverso la costituzione di agenzie o istituti per la locazione o attraverso attivita' di promozione in convenzione con cooperative edilizie per la locazione, tese a favorire la mobilita' nel settore della locazione attraverso il reperimento di alloggi da concedere in locazione per periodi determinati», sono sostituite dalle seguenti: «((e, tenendo conto anche delle disponibilita' del Fondo, per sostenere le iniziative intraprese dai Comuni e dalle regioni)) anche attraverso la costituzione di agenzie o istituti per la locazione o fondi di garanzia o attraverso attivita' di promozione in convenzione con ((imprese di costruzione ed altri soggetti imprenditoriali,)) cooperative edilizie per la locazione, tese a favorire la mobilita' nel settore della locazione, attraverso il reperimento di alloggi da concedere in locazione a canoni concordati ((, ovvero attraverso la rinegoziazione delle locazioni esistenti per consentire alle parti, con il supporto delle organizzazioni di rappresentanza dei proprietari e degli inquilini, la stipula di un nuovo contratto a canone inferiore. Le procedure previste per gli sfratti per morosita' si applicano alle locazioni di cui al presente comma, anche se per finita locazione)).»; b) al comma 6, sono aggiunte in fine le seguenti parole «e definire ((, sentiti i comuni,)) la finalita' di utilizzo del Fondo ottimizzandone l'efficienza, anche in forma coordinata con il Fondo per gli inquilini morosi incolpevoli ((istituito dall'articolo)) 6, comma 5, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 102, convertito con modificazioni dalla legge 28 ottobre 2013, n. 124.»; c) il comma 7 e' sostituito dal seguente «7. Le regioni ((e le province autonome di Trento e di Bolzano)) provvedono alla ripartizione fra i comuni delle risorse di cui al comma 6 nonche' di quelle destinate al Fondo ad esse attribuite ai sensi del comma 5; le risorse destinate dalle regioni ((e dalle province autonome di Trento e di Bolzano)) alla costituzione di agenzie o istituti per la locazione o fondi di garanzia o alle attivita' di promozione in convenzione con ((imprese di costruzione ed altri soggetti imprenditoriali,)) cooperative edilizie per la locazione sono assegnate dalle stesse ai comuni sulla base di parametri che premino sia il numero di abbinamenti tra alloggi a canone concordato e nuclei familiari provenienti da alloggi di edilizia residenziale pubblica sovvenzionata o sottoposti a procedure di sfratto esecutivo, sia il numero di contratti di locazione a canone concordato complessivamente intermediati nel biennio precedente.». ((1-bis. L'applicazione da parte dei comuni, al fine di contrastare l'emergenza abitativa, delle disposizioni di cui all'articolo 11, comma 3, della legge 9 dicembre 1998, n. 431, come modificato dal comma 1 del presente articolo, costituisce titolo di preferenza nell'assegnazione di contributi pubblici per qualsiasi tipo di edilizia economica e popolare. 1-ter. I contributi di cui all'articolo 6, comma 5, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 102, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 ottobre 2013, n. 124, vengono erogati dai comuni in forme tali da assicurare la sanatoria della morosita', anche utilizzando la modalita' di cui al terzo periodo del citato comma 3 dell'articolo 11 della legge 9 dicembre 1998, n. 431)).

Testo vigente dal 31 dicembre 2024 · dal 1 gennaio 2027 cambia: testo in arrivo →

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 31 dicembre 2024

Confronto con la versione in vigore dal 28 maggio 2014 al 31 dicembre 2024. .

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.legge:2014-03-28;47~art2 · fonte del testo

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