Art. 58-ter — Disposizioni urgenti in materia di apicoltura
Alla legge 24 dicembre 2004, n. 313, sono apportate le seguenti modificazioni:
- a)all'articolo l, il comma 2 e' sostituito dal seguente: "2. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, in conformita' ai rispettivi statuti e alle relative norme di attuazione, provvedono alle finalita' della presente legge";
- b)all'articolo 4, comma 1, dopo la parola: "fioritura" sono inserite le seguenti: "o in presenza di secrezioni extrafiorali di interesse mellifero";
- c)all'articolo 7, comma 2, la lettera a) e' abrogata. All'articolo 4, comma 2, secondo periodo, del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, dopo le parole: "all'aperto" sono inserite le seguenti: "o destinate alla produzione primaria".
Testo vigente dal 14 ottobre 2020
